Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O. 19/03/2004 n. 3344

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite al provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria, che č autorizzato ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo entro il limite di cui al comma 2 anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stesse.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo il provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria si avvale delle deroghe di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258/2002, altresė operando in deroga all'art. 8 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, utilizzando, ove necessario in relazione alla ricorrenza di situazioni di urgenza e di sicurezza, le procedure di cui all'art. 33 della stessa Legge.

Art. 5.

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Molise e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilitā di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima regione.

2. I termini previsti rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279 e dall'art. 6 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2003, n. 3300, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato - Presidente della regione Molise.

Art. 6.

1. Per le finalitā di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002 n. 3260, le risorse finanziarie previste al comma 3 del medesimo articolo sono integrate con 5.200.000,00 di euro posti a carico del cap. 715 del centro di responsabilitā n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercizio finanziario 2004.

Art. 7.

1. Al fine di dare urgente attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, č autorizzata la realizzazione urgente della nuova sala operativa del Dipartimento della protezione civile, in ragione delle prevalenti ragioni di sicurezza con le procedure di cui all'art. 33 della Legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004 Il Presidente: Berlusconi O.P.C.M. 19-03-2004 N. 3344 – Disposizioni urgenti di Protezione civile.

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional